Spostare pali e cavi elettrici nel proprio fondo non sempre può farsi gratis
La servitù di elettrodotto, acquistata dall’ente gestore per usucapione, ha natura di servitù volontaria essendo estranea rispetto ad un potere autoritativo o ad un dovere legalmente imposto. Essa trae origine della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto.
In questi casi l’onere di spostamento graverà su chi richiede lo spostamento.
Tanto si evince dalla pronuncia della Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 4 novembre 2019, n. 28271 su un argomento assai dibattuto, che merita però un approfondimento organico.
La materia relativa agli impianti di distribuzione di energia elettrica e’ disciplinata dal t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici).
Ciò che interessa nei casi di spostamenti di pali e/o cavi elettrici è quanto previsto dall’articolo 122, comma 4, che attribuisce al proprietario del fondo servente la facoltà di eseguire sul proprio fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto. Nel caso l’esercizio di detta facoltà costringa il titolare della servitù allo spostamento delle condutture il proprietario del fondo servente non è obbligato a versare al titolare della servitù alcuna somma a titolo di indennizzo o rimborso delle spese necessarie per lo spostamento, ed è tenuto esclusivamente ad offrire un diverso luogo adatto all’esercizio della servitù.
La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che la servitù coattiva di elettrodotto si intenda costituita non in base ad un decreto autorizzativo, bensi’ attraverso la stipulazione di uno speciale atto convenzionale e, in caso di dissenso, con provvedimento giurisdizionale.
Particolare è il caso di acquisto della servitù coattiva tramite l’usucapione, per il quale la Suprema Corte aveva stabilito l’applicabilità della disciplina speciale (T.U.), con la conseguenza che, nel caso di spostamento della linea elettrica, le spese relative sono a carico del gestore, senza operatività della previsione dell’articolo 1068 c.c. (Cass. n. 5077/1983; n. 2579/1981). Si precisava che non sarebbe configurabile una servitù di elettrodotto diversa da quella tipica, prevista e regolata dal t.u. del 1933, onde la servitù di elettrodotto sarebbe da considerarsi sempre coattiva e come tale soggetta alla disciplina del t.u. (Cass. n. 2306/1981).
Le conclusioni cui si era giunti era che la disciplina dell’articolo 122 non rimaneva influenzata dal modo di costituzione della servitù e rimaneva applicabile sia quando il diritto fosse stato costituito con convenzione o sentenza, ma anche quando fosse stato acquistato per usucapione (Cass. n. 3148/1984).
Queste considerazioni hanno favorito, anche negli ultimi anni un corposo contenzioso da parte dei titolari dei fondi serventi per lavori di manutenzione e/o ristrutturazione di immobili posti a servizio delle linee elettriche.


