Reato di disastro colposo nei confronti dei rappresentanti degli impianti di raffineria

Reato di disastro colposo nei confronti dei rappresentanti degli impianti di raffineria.
Ammessa la costituzione di parte civile di singoli abitanti delle zone interessate.

In ambito di reati ambientali stanno aumentando i casi di singoli cittadini che pretendono di far valere i propri diritti quali parti civili nei processi per disastro colposo e violazioni del Codice dell’Ambiente.

Invero in alcuni giudizi nei confronti di direttori generali ovvero dirigenti di reparti tecnici degli impianti di raffineria sono state contestate condotte variamente qualificate come disastro innominato colposo (artt. 449-434 c.p.), getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), violazione delle previsioni dell’art. 279 del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

I capi di imputazione ineriscono, in particolare, l’attività emissiva di inquinanti ambientali rilasciata in atmosfera dalle unità impiantistiche della raffineria ed il rapporto eziologico ipotizzato con l’insorgenza e/o lo sviluppo di determinate patologie, la cui particolare incidenza sul territorio è stata analizzata da numerosi e concordi studi epidemiologici e di letteratura scientifica. Si intende accertare il nesso causale fra le emissioni e le c.d. «molestie olfattive» o «emissioni odorigene moleste» subite senza soluzione di continuità dagli abitanti dell’area, con turbamento ed alterazione da parte dei danneggiati delle proprie condotte di vita e lavoro.

Più processi, altresì, riguardano un evento di incendio di un serbatoio di stoccaggio di prodotti idrocarburici all’interno della fabbrica e la presunta violazione di misure di sicurezza e/o di emergenza (in guisa della normativa previgente in materia di prevenzione di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose).

La peculiarità di questi processi è stata la dibattutissima questione della legittimazione alla costituzione di parte civile delle “persone fisiche” abitanti nel territorio, al fine di domandare il risarcimento di vari profili di danno (danni patrimoniali, danni non patrimoniali biologici, morali soggettivi e dinamico-relazionali o esistenziali) ritenuti eziologicamente conseguenza delle condotte lesive poste in essere dagli imputati.

Infatti, in sede di udienza preliminare, il GUP ha, con varie ordinanze – sia ex officio che su
richiesta delle difese degli imputati – o escluso tout court le parti civili costituite persone fisiche (quindi del tutto estromettendole dal processo), ovvero escludendole con riferimento al reato più grave contestato agli imputati, vale a dire il delitto di disastro innominato colposo
(dunque limitando in maniera sensibile l’esercizio dell’azione penale da parte di questa categoria di soggetti).

Secondo la tesi della difesa delle parti civili v’è stata un’illegittima limitazione o compressione del diritto delle persone fisiche di far valere, in sede di costituzione di parte civile ex artt. 76 e ss. c.p.p., le proprie istanze risarcitorie nei confronti degli imputati.

In sede dibattimentale, invece, i Giudici, all’esito di (nuove) richieste di esclusione formulate dagli imputati (anche per la riproposizione di costituzioni di parte civile prima estromesse o proposizione di nuove costituzioni), hanno pienamente accolto le ragioni delle difese delle parti civili costituite persone fisiche, ritenendo queste ultime legittimate all’esercizio dell’azione civile in sede di processi per reati ambientali.

Le argomentazioni defensionali delle parti civili si sono basate su:

  • carattere plurioffensivo dei reati ambientali, giusta sentenza pronunciata dalle SS.UU.
    della Corte di Cassazione civile in data 21.02.2002, n. 2515, il cui thema decidendum era l’azione civile promossa a seguito del grave e noto fatto di polluzione chimica causato nella zona del Comune di Seveso; invero, trattasi di reati (come quello p. e p. dagli artt. 449 e 434 c.p.) plurioffensivi che comportano oltre all’offesa all’ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l’offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale;

  • l’orientamento unitario della giurisprudenza di legittimità e merito sul punto che,
    appunto, precisa che, a seguito della abrogazione dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 349 del 1986 derivante dall’entrata in vigore dell’art. 318, comma secondo, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato, e per esso al Ministero dell’Ambiente, che può esercitarla per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l’azione civile in sede penale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva;

  • l’art. 313, comma 7, del Codice dell’ambiente, secondo cui, comunque, resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi;

  • la specificità nella prospettazione della causa petendi dei vari atti di costituzione di
    parte civile e, dunque, dei vari profili di danno lesi;

  • l’illegittimità di una valutazione della ammissibilità della costituzione di parte civile in termini sostanzialmente di fondatezza dell’azione, quindi anticipando un giudizio che può essere reso dal Giudice del dibattimento solo all’esito dell’istruttoria.

Le citate ordinanze rese dai Giudici del dibattimento dei processi
per disastro colposo in rassegna, accogliendo le argomentazioni difensive delle parti civili, hanno ritenuto la piena legittimazione delle persone  fisiche a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali, laddove il risarcimento richiesto riguardi danni ulteriori e concreti (vedi: danni patrimoniali; danno biologico; danno morale soggettivo; danno dinamico-relazionale) rispetto all’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se
derivanti dalla stessa condotta lesiva.

Invero, il diritto al risarcimento del “danno-conseguenza” relativo alla lesione dei diritti particolari delle persone fisiche non può essere “azionato” né dallo Stato, né dagli enti pubblici territoriali, né tampoco dalle associazioni di protezione ambientale.

Le suddette ordinanze delimitano anche l’ambito di valutazione del
Giudice sulla “ammissibilità” della costituzione di parte civile: a) prospettazione dell’oggetto dell’azione civile, in termini di causa petendi e petitum deve essere sufficientemente specifica nell’atto introduttivo; b) non sussiste, invece, uno specifico onere probatorio in capo alla parte civile al
momento dell’atto introduttivo al fine della valutazione della ammissibilità dell’azione, tenuto conto che il Giudice così opererebbe una – questa sì inammissibile – valutazione ex-ante di fondatezza dell’azione che, al contrario, si riferisce al merito processuale e che può esprimersi solo ex-post all’esito dell’istruttoria dibattimentale in sentenza.

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