Nulle le clausule delle fideiussioni conformi allo schema ABI

PER IL FIDEIUSSORE L’OBBLIGO DI ASSOLVERE CORRETTAMENTE ALL’ONERE DELLA PROVA

Sta divenendo un filone di enorme importanza quello relativo al contenzioso bancario sorto sulla base dell’orientamento giurisprudenziale che ha statuito la nullità delle clausole fideiussorie poste in violazione delle norme anticoncorrenziali di cui all’art. 2 L. n. 287/1990.

Tutto nasce dalla consuetudine bancaria di predisporre contratti di garanzia stipulati sulla base di moduli forniti dall’ ABI ritenuti illeciti successivamente al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia che ha censurato lo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall’associazione delle banche italiane nel 2003; le motivazioni di detto provvedimento vennero rinvenute in indebiti vantaggi derivanti alle banche a scapito del cliente in forza di pattuizioni vessatorie frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale.

La Giurisprudenza di merito ha prima ritenuto che le fideiussioni così predisposte non fossero nulle in mancanza di effettiva prova della manifesta e provata corrispondenza tra le clausole contrattuali sottoscritte dal cliente e quelle previste nello schema ABI ritenuto illecito (Trib. Treviso, 26 luglio 2018, n.1623; Trib. Napoli, 1° marzo 2018, n.2338; Trib. Spoleto 14 marzo 2019, n.197). Tale onere comprendeva anche per il cliente il dovere di produrre in giudizio lo schema ABI per consentire l’accertamento concreto del Giudice.

Quasi in contemporanea si è sviluppato un orientamento del tutto opposto basato sulla c.d. “nullità di protezione” della fideiussione. La nullità dell’intesa anticoncorrenziale a monte si estende anche ai contratti cosiddetti “a valle”, ovvero ai contratti di fideiussione stipulati dai soggetti privati che non hanno partecipato all’intesa anticoncorrenziale, dando vita ad una vera e propria nullità di protezione, sanzionata dall’art. 2 della Legge antitrust che travolge l’intero contratto fideiussorio (Tribunale Siena, 14 Maggio 2019).

Come in tutte le “storie giurisprudenziali” che si rispettino, dopo il merito, entra in gioco il Giudice delle Leggi che inizialmente ha affrontato la questione in forma assai favorevole all’utente prevedendo la nullità della fideiussione per totale invalidità della garanzia prestata; invero, partendo dal presupposto che il provvedimento della Banca d’Italia è sufficiente a provare l’esistenza di una condotta anticoncorrenziale, si è ritenuto che il giudice del merito sia obbligato a tener conto di quanto stabilito dalla Banca d’Italia e valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all’attuazione, o meno del provvedimento che ha stabilito l’anticoncorrenzialità della condotta (Cassazione civile, sez. I, 22.05.2019 n. 13846).

Pochi mesi dopo la stessa Cassazione dalla nullità totale della fideiussione ha virato verso la nullità parziale che coinvolgerebbe solo le “clausole anticoncorrenziali”. La nullità sarebbe limitata alle clausole corrispondenti alle intese illecite, con esclusione della nullità totale della fideiussione anche laddove contenga le clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8 delle vecchie Norme Bancarie Uniformi considerate anti-concorrenziali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 26 Settembre 2019, n. 24044; Trib. Ancona, sentenza n. 1993 del 17.12.2018; Trib. Roma, Sentenza n. 9354/2019 pubbl. il 03/05/2019; Tribunale di Mantova, sez. II 16 gennaio 2019);

Ciò che tutte le pronunce più attuali confermano è che la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito in concreto e non possa essere automatica con valutazione anche ai sensi dell’ artt. 1418 c.c. e possibile applicazione dell’art. 1419 c.c. laddove l’assetto degli interessi in gioco del contratto fideiussorio non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale che non travolgerebbe l’intero contratto di garanzia, con il riconoscimento per l’utente, se sussistono i presupposti, di ottenere una tutela di tipo risarcitorio (Corte di Appello di Bari, 15 gennaio 2020, n. 45, Corte di Appello di Milano, 22 gennaio 2020, n. 192, Tribunale di Milano, 23 gennaio 2020, n. 610).

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